Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1776 del 2013

ECLI:IT:TARTOS:2013:1776SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria funzione di sindacato sulla legittimità degli atti di pianificazione urbanistica, afferma che le scelte discrezionali dell'Amministrazione comunale in materia di regolamentazione degli usi e delle potenzialità edificatorie dei suoli sono connotate da ampia discrezionalità, sottratte al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto abnormi ovvero da manifesta irragionevolezza. Il principio di tutela dell'affidamento del privato in ordine alla conservazione delle potenzialità edificatorie previste in precedenti strumenti urbanistici o titoli edilizi non ancora attuati opera soltanto in presenza di specifiche situazioni qualificate, quali la sussistenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione, ovvero dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata che sia interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. In assenza di tali situazioni qualificate, l'Amministrazione comunale può legittimamente ridurre le potenzialità edificatorie previste in precedenti strumenti urbanistici o titoli edilizi non ancora attuati, senza necessità di una specifica e puntuale motivazione, essendo sufficiente il riferimento ai criteri e principi generali che ispirano il nuovo strumento di pianificazione, quali il contenimento del consumo di suolo, la limitazione del numero di abitanti, il controllo dei carichi urbanistici. Inoltre, l'indicazione della superficie fondiaria contenuta nello strumento urbanistico costituisce una descrizione di massima dell'estensione del lotto, mentre la determinazione dell'effettiva superficie rileva in sede di rilascio del titolo edilizio, secondo la misurazione risultante dalle tavole di progetto approvate dal Comune. Infine, in ordine alla valutazione delle osservazioni presentate dai privati sullo strumento urbanistico adottato, l'Amministrazione comunale non è tenuta a una particolare e puntuale motivazione, essendo sufficiente il riferimento alle linee generali di impostazione dell'atto pianificatorio.

Sentenza completa

N. 00560/2008
REG.RIC.

N. 01776/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2008, proposto dalla signora ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

contro

Comune di Poggio a Caiano, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno degli Acciaiuoli n. 10;

per l'annullamento

- del regolamento urbanistico del Comune di Poggio a Caiano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27 novembre 2007, nella parte in cui, relativamente al complesso immobiliare di cui è comproprie…

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