Cassazione penale Sez. II sentenza n. 56617 del 17 dicembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:56617PEN

Massima

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Il concorso di persone nel reato si realizza quando più soggetti, con il loro contributo causale, partecipano alla realizzazione di un medesimo fatto criminoso, rispondendo ciascuno non solo degli atti compiuti personalmente, ma anche di quelli posti in essere dagli altri concorrenti nell'ambito della comune finalità delittuosa. Pertanto, quando l'attività del compartecipe si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi con quella degli altri, l'evento verificatosi deve essere considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di coloro che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. Ai fini della distinzione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ciò che rileva non è la materialità del fatto, che può essere identica, bensì l'elemento intenzionale, in quanto la fattispecie estorsiva sussiste solo quando la violenza o la minaccia abbiano di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Inoltre, il giudice di merito, nel valutare l'entità della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, non è tenuto ad applicare la massima riduzione possibile, potendo motivatamente ritenere congrua una riduzione inferiore in ragione della persistente gravità della condotta, come desumibile dalla mancanza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato.

Sentenza completa

SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 10.5.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen., dott. Tocci Stefano, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso;
udito l'Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.4.2013 il GUP di Forli' aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile (in concorso con (OMISSIS) ed altri) del delitto di estorsione commesso in danno di (OMISSIS) e, di conseguenza, esclusa la aggravante - contestata - dell'avere agito in piu' persone riunite, riconosciutegli altresi' le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzio…

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