Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10361 del 25 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:10361CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare di approvazione del rilancio di una societa` per azioni, la rinuncia all`azione (e cioe` ai diritti fatti valere) da parte dell`attore, che ha preso l`iniziativa dell`impugnazione del detto bilancio, manifestata in pendenza del giudizio di cassazione, in cui l`attore medesimo ha assunto la posizione di controricorrente e ricorrente incidentale, e successiva alla proposizione del ricorso medesimo, fa cessare la materia del contendere e, pertanto, rende inammissibile sia il ricorso incidentale del rinunziante che quello principale della societa` i cui bilanci erano stati impugnati, spiegando i suoi effetti sull`intera vicenda processuale, sicche` vengono a perdere efficacia anche e sentenze di merito emesse nel giudizio a seguito della proposizione dell`azione cui la rinuncia si riferisce.  da vedere: Sen 26/02/1988 2063 sez L Civ

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