Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza breve n. 346 del 2011

ECLI:IT:TARSAR:2011:346SENB

Massima

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La sospensione dell'attività commerciale prevista dalla legge regionale quale sanzione per la non sorvegliabilità dei locali rappresenta una misura sanzionatoria e non un mero termine per la rimozione dell'irregolarità, come tale applicabile per un periodo minimo e massimo stabilito dalla norma, a prescindere dall'avvenuto ripristino delle condizioni di sorvegliabilità da parte dell'esercente. La presenza di una porta di collegamento tra i locali commerciali e un'area condominiale, anche se non chiusa a chiave, integra comunque una situazione di non sorvegliabilità che legittima l'adozione del provvedimento di sospensione, in quanto tale porta rappresenta un normale collegamento tra i locali che può consentire l'accesso di estranei. Inoltre, il fatto che l'area destinata a parcheggio privato confini con il parcheggio condominiale non esclude la non sorvegliabilità dei locali, atteso che tale situazione può agevolare l'accesso di soggetti non autorizzati. Pertanto, il provvedimento di sospensione dell'attività commerciale adottato dall'amministrazione comunale per la non sorvegliabilità dei locali, in applicazione della normativa regionale, è legittimo e non può essere annullato, anche qualora l'esercente abbia successivamente provveduto a ripristinare le condizioni di sorvegliabilità.

Sentenza completa

N. 00072/2011
REG.RIC.

N. 00346/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2011, proposto da:
3f di Marcello Virdis e C. Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Porcu in Cagliari, via Garibaldi N.105;

contro

Comune di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Caccavale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Cassanello in Cagliari, via Loru N.4;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 16 del 21.01.2011 (notificata il 24.01.2011) con la quale il Dirigente del V settore ha ordinato la sospensione per …

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