ECLI:IT:CASS:2003:2400PEN
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in premessa, il G.I.P. presso il Tribunale di Treviso, quale giudice dell'esecuzione, rigettava, all'esito di procedura camerale, l'istanza, proposta da B. R., di revoca, ex art. 673 c. p.p., della sentenza 30.9.97 dello stesso G.I.P., con cui era stato condannato per il reato di cui all'art. 4, comma 1 n. 5 l. n. 516/1982 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), abolito dall'art. 25 d. l.vo n. 74/2000.
Rilevava, invero il G.I.P. che permaneva l'antigiuridicità della condotta incriminata, perché, essendosi avvalso il B. delle false fatture nella dichiarazione dei redditi successiva, per indicare elementi passivi fittizi, vi era continuità normativa con l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del 2000.
Ricorre per cassazione il B., deducendo l'erronea applicazione dell'art. 673 c. p.p., per "violazione del principio di inviolabilità del giudicato …
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.