Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10453 del 12 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:10453PEN

Massima

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Il diritto di impugnazione della sentenza di condanna, pur essendo un profilo essenziale del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non è assoluto e incondizionato. Il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, può prevedere ragionevoli condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, come l'obbligo di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. Tale adempimento, finalizzato a garantire la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e ad assicurare la ragionevole durata del giudizio di appello, non configura una limitazione irragionevole o arbitraria del diritto di difesa, in quanto persegue il legittimo scopo di evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo e di far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo. Il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, essendo ammissibili differenze di trattamento giustificate da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Pertanto, la previsione di tale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, pur comportando un "sacrificio" per l'imputato, non risulta costituzionalmente incompatibile, in quanto ragionevole e proporzionata rispetto agli scopi perseguiti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. NASINI Tiziano - Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere

Dott. PILLA Egle - Consigliere

Dott. SGUBBI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ab.Ez. (CUI: Omissis) nato il Omissis
avverso l'ordinanza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 settembre 2023 la Corte di appello di Milano ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avvers;o la sentenza del Tribunale di Milano del 16 maggio 2023, nei confronti di Ab.Ez. con la quale l…

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