Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1596 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1596SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), afferma che: 1. La modifica del PGT introdotta in sede di approvazione, a seguito dell'accoglimento parziale di osservazioni presentate da terzi, non comporta la necessità di una nuova pubblicazione del piano, in quanto non si traduce in una rielaborazione complessiva dello stesso, ma in una modifica di portata limitata, relativa all'accorpamento di due ambiti (ATA4 e ARU7) per agevolare l'attuazione dell'ambito ARU7. 2. Nell'ambito del procedimento di formazione del PGT, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini non sono quelle stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ma quelle previste dalla legislazione urbanistica, che non impone la comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate. 3. La modifica del PGT in sede di approvazione, a seguito dell'accoglimento di osservazioni presentate da terzi, non richiede l'aggiornamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in assenza di stravolgimenti dell'assetto di interessi delineato in sede di adozione del piano. 4. Il Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità, può accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni presentate dai cittadini in sede di adozione del PGT, modificando il piano precedentemente adottato, senza che ciò violi i principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. 5. Le osservazioni al PGT possono essere presentate da qualsiasi cittadino, senza che sia richiesta la dimostrazione di una particolare relazione con la specifica area oggetto dell'osservazione, e il Comune è tenuto a valutarle indipendentemente dall'identità o qualificazione dei soggetti che le hanno presentate. 6. La modifica del PGT in sede di approvazione, a seguito dell'accoglimento di osservazioni, non richiede una specifica e puntuale motivazione, in quanto tale evenienza costituisce una fase fisiologica del procedimento di formazione dello strumento urbanistico, senza che ciò determini in capo ai proprietari delle aree alcuna legittima aspettativa all'immutabilità delle previsioni urbanistiche.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/06/2021

N. 01596/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2014, proposto da
Immobiliare Bisbino S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Pasteur, 24;

contro

Comune di Saronno, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

((omissis)), non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

-
in parte qu…

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