Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15233 del 3 maggio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:15233PEN

Massima

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La pericolosità sociale di un soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso si presume in re ipsa, in assenza di prova del suo recesso dall'associazione, senza che sia necessaria una specifica motivazione in ordine all'attualità della pericolosità. Infatti, una volta accertata l'appartenenza del soggetto all'associazione criminale, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno può essere applicata anche in assenza di elementi che dimostrino la sua attuale partecipazione alle attività del sodalizio, essendo sufficiente che non vi sia prova del suo effettivo recesso. Il mero decorso del tempo dalla pregressa adesione all'associazione o dalla concreta partecipazione alle sue attività non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di pericolosità, in assenza di elementi che comprovino l'avvenuto distacco del soggetto dal vincolo associativo. Pertanto, il giudice può legittimamente applicare la misura di prevenzione quando risulti accertato l'inserimento organico del soggetto nell'associazione mafiosa, senza che sia necessario fornire una specifica motivazione in ordine all'attualità della sua pericolosità sociale, salvo che il proposto non dimostri di essersi concretamente e definitivamente dissociato dal sodalizio criminale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
composta dai signori
((omissis)) COSENTINO - ((omissis)) SIRENA - ((omissis)) CASUCCI - ((omissis)) MONASTERO - Consigliere
Piercamillo DAVIGO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Sa. Br. avverso il decreto della Corte di appello di Palermo, in data 17 dicembre 2004.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere ((omissis)).
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale ((omissis)), il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 28 gennaio 2004, il Tribunale di Palermo applicò a Sa. Br. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due.
Avverso tale provvedimento il difensore di Sa. Br. propose ricorso alla Corte di appello di Palermo sostenendo la mancanza …

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