Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 776 del 6 febbraio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:776PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice di rinvio è tenuto a rispettare la sentenza di annullamento della cassazione solo per ciò che riguarda le questioni di diritto decise con la detta sentenza e non per quello che attiene alla quaestiones parti, in rapporto alle quali conserva piena autonomia nei poteri di indagine e di valutazione dei dati probatori acquisiti, ai fini della libera ed incondizionata formazione del proprio convincimento.

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