Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46754 del 21 dicembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:46754PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del proprio sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata, è tenuto a verificare la logicità e la coerenza del ragionamento seguito dai giudici di merito, senza poter procedere a una nuova valutazione delle prove, essendo precluso il riesame del merito della vicenda processuale. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure mosse alla motivazione si risolvono in una mera critica alle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione stessa. Inoltre, il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l'onere di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. Inoltre, il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta dalla parte come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 c.p.p., comma 3, essendo tale regola funzionale ad evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. Infine, il giudice di legittimità, nel valutare la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, deve tenere conto non solo del valore economico della cosa sottratta, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. (OMISSIS), di fiducia;
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6562/2016 del 31/10/2019 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PELLEGRINO Andrea;
lette le richieste di discussione orale avanzate dalle difese;
udita la …

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