Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 44 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:44SENT

Massima

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Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in violazione delle distanze minime prescritte dalla normativa urbanistica locale e nazionale per gli interventi di nuova costruzione, nonché in presenza di modifiche di sagoma e volume dell'immobile che non consentono di qualificare l'intervento come "ristrutturazione edilizia", deve essere annullato. Infatti, la demolizione integrale di un manufatto preesistente e la sua successiva ricostruzione, con la realizzazione di nuovi elementi edilizi, integra una trasformazione urbanistico-edilizia che non rientra nella ristrutturazione, ma richiede il rispetto delle distanze legali previste per le nuove costruzioni. Ciò in quanto la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, comprende solo interventi che riguardano alcuni elementi dell'edificio, senza modificarne la sagoma e il volume complessivi, mentre la demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria costituisce una nuova costruzione, soggetta alle regole sulle distanze. La giurisprudenza amministrativa e civile è consolidata nel ritenere che, anche in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, devono essere rispettate le distanze legali previste per le nuove costruzioni, qualora l'intervento non si limiti alla mera fedele ricostruzione del manufatto preesistente. Pertanto, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria che non osservi tali distanze minime è illegittimo e deve essere annullato.

Sentenza completa

N. 00124/2009
REG.RIC.

N. 00044/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00124/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2009, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via Fabro, 6;

contro

Comune di Bosconero;

nei confronti di

((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via XX Settembre, 60;

per l'annullamento

del "Permesso di costruire n. 66/06 in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per trasformazione urbanistica ed edilizia", rilasciato in d…

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