Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25276 del 3 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:25276PEN

Massima

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La detenzione e l'offerta in vendita di sostanze stupefacenti, quando poste in essere contestualmente e senza soluzione di continuità, costituiscono un'unica fattispecie criminosa, non configurando un concorso formale di reati, salvo che non si accerti l'anteriorità della condotta di detenzione rispetto a quella di offerta in vendita, tale da dar luogo a una pluralità di ipotesi delittuose tra le quali possa ravvisarsi il vincolo della continuazione. Ciò in quanto l'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 prevede una serie di condotte tipiche, con la previsione della detenzione in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale. Pertanto, le diverse condotte dalla norma previste perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza stupefacente, con conseguente esclusione del concorso di reati e, quindi, della continuazione tra gli stessi, a meno che non si accerti la sussistenza di una pluralità di condotte alternative, distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, o l'azione tipica sia oggettivamente differenziata perché riguardante sostanze stupefacenti diverse.

Sentenza completa

IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 6 marzo 2001 n. 1416 -con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 5 luglio 2000 n., sono stati dichiarati colpevoli del reato loro contestato per aver abusivamente detenuto kg. 2,050 di eroina e gr. 30 di cocaina col materiale necessario per la lavorazione e il confezionamento, offrendo in vendita gr. 1,5 di eroina ad altra persona- M. L. e S. A. hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- la A.
1. erronea applicazione (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 che costituisce una norma a fattispecie alternative, il che esclude la possibilità del concorso formale di reati in relazione alle fattispecie in esso comprese;
- il L. (difensore)
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 546 lett. e) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'…

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