ECLI:IT:CASS:2002:25276PEN
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 6 marzo 2001 n. 1416 -con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 5 luglio 2000 n., sono stati dichiarati colpevoli del reato loro contestato per aver abusivamente detenuto kg. 2,050 di eroina e gr. 30 di cocaina col materiale necessario per la lavorazione e il confezionamento, offrendo in vendita gr. 1,5 di eroina ad altra persona- M. L. e S. A. hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- la A.
1. erronea applicazione (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 che costituisce una norma a fattispecie alternative, il che esclude la possibilità del concorso formale di reati in relazione alle fattispecie in esso comprese;
- il L. (difensore)
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 546 lett. e) c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'…
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