Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1009 del 3 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1009PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata - in relazione all'articolo 3 della costituzione - la questione di legittimità costituzionale dello articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sollevata sotto il profilo che la predetta norma, prevedendo che la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi possa escludere l'attitudine a recare offesa alla persona per le armi ad aria compressa, lunghe e corte, ma non già per gli strumenti lanciarazzi, porrebbe in essere una non giustificata disparità di trattamento e situazione di fatto uguali. (La cassazione ha osservato che gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi destinate all'offesa alla persona, presentano tuttavia requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare un intervento legislativo che ne assimili la disciplina a quella delle armi comuni da sparo).

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