Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1531 del 3 agosto 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1531PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato - ai sensi dell'art. 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (aggiunto con l'art. 20 dalla legge 20 luglio 1977, n. 450) - della sezione di sorveglianza o dalla corte d'appello sul reclamo proposto dal P.M. o dall'interessato contro un provvedimento in materia di permessi ai condannati, ai detenuti e agli internati, emanato dal magistrato di sorveglianza o da altro organo giudiziario. Tale provvedimento, al pari di quello emanato in primo grado, ha natura ed efficacia di provvedimento amministrativo attinente alle modalità del trattamento penitenziario e diretto ad attenuare il rigore del regime custodiale e non può essere, quindi, sussunto nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, contro i quali, a norma dell'art. 111, secondo comma, cost. è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

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