Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 367 del 2014
ECLI:IT:TARPE:2014:367SENT
Massima
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Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Sentenza completa
N. 00161/2014 REG.RIC.
N. 00367/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2014, proposto da: ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo, 1;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale delo Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, 18 giugno 2013, nn. 265, 266 e 267.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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