Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 367 del 2014

ECLI:IT:TARPE:2014:367SENT

Massima

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Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro, che condannano l'amministrazione al pagamento delle spese di causa, costituisce titolo esecutivo per il creditore, il quale può legittimamente esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento. In tale giudizio, il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, è tenuto ad adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, assegnando un termine all'amministrazione per provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, disponendo la nomina di un commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Sentenza completa

N. 00161/2014
REG.RIC.

N. 00367/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00161/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo, 1;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale delo Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, 18 giugno 2013, nn. 265, 266 e 267.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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