Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3545 del 27 gennaio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:3545PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione del procedimento penale, disposto dal giudice per le indagini preliminari a seguito di procedura camerale, rappresenta un atto di controllo legale sull'operato del pubblico ministero, il quale mantiene la titolarità esclusiva dell'azione penale. Tale provvedimento, pur non producendo gli effetti del giudicato, consente al pubblico ministero di richiedere la riapertura delle indagini sulla base di una diversa valutazione circa la necessità delle stesse. La persona offesa dal reato, pur non potendo impugnare per vizio di motivazione l'ordinanza di archiviazione, è comunque titolare degli stessi diritti riconosciuti a chi impugna tale provvedimento, senza che ciò violi i principi costituzionali di uguaglianza, di difesa, di legalità e di giusto processo. Infatti, il mancato riconoscimento alla persona offesa del potere di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione non comporta una lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, in quanto quest'ultimo non implica l'apertura di un processo penale anche quando esso appaia palesemente superfluo. Pertanto, la disciplina normativa che regola il procedimento di archiviazione, pur non consentendo alla persona offesa di impugnare per vizi di motivazione il relativo provvedimento, risulta conforme ai principi costituzionali, in quanto garantisce comunque il controllo legale sull'operato del pubblico ministero e la possibilità di una successiva riapertura delle indagini.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE ((omissis)) - Presidente

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere

Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere

Dott. SANDRELLI ((omissis)) - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. N. IL (OMESSO);

1) BO. GI. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 5225/2007 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del 28/01/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Ma. Ru. quale persona offesa e denunciante nel procedimento iscritto a carico di Bo. Gi. per il reato e…

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