Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2860 del 31 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2860PEN

Massima

Massima ufficiale
I procedimenti in corso in materia di misure di prevenzione personali conservano efficacia, in base all'art. 4 legge 3 agosto 1988 n. 327, se iniziati, a norma della legge 31 maggio 1965 n. 575. Non rientrano in tale categoria i procedimenti relativi a misure di prevenzione promossi ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che ha modificato l'art. 3 della legge 31 maggio 1975 n. 152 estendendone l'applicazione non solo agli indiziati di associazioni mafiose ma anche a tutti i soggetti indicati dall'art. 1 nn. 2, 3, 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. pertanto, il procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione per le persone socialmente pericolose promosso e iniziato a norma degli artt. 1 e 3 legge n. 1423/56 e` inefficace se non concluso nei termini di cui alla legge 3 agosto 1988 n. 327.

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