Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2556 del 15 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:2556PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 246, ultimo comma, cod. proc. pen. consente all'imputato di proporre richiesta di riesame, ai sensi degli artt. 263 bis, 263 ter e quater stesso codice, contro il provvedimento di convalida dello arresto. Tuttavia l'imputato, in alternativa alla richiesta di riesame, può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 263 bis (nuovo testo introdotto dall'art. 23 legge 5 agosto 1988, n. 330) che esplicitamente dispone: "tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, lo imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame". tale proponibilità di ricorso per saltum trova conferma - oltre che nell'ampia formulazione della norma - anche in ragioni di unità ed organicità del sistema, essendo necessario assicurare omogeneità e uniformità di disciplina dei mezzi di gravame in relazione a procedimenti che hanno tutti l'effetto di incidere sulla libertà personale dell'imputato, dando vita al titolo giustificativo della custodia cautelare.

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