Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38755 del 22 settembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:38755PEN

Massima

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La condotta diffamatoria commessa attraverso l'utilizzo di un profilo social può essere attribuita all'imputato sulla base di una valutazione logica degli indizi, anche in assenza di accertamento tecnico sulla titolarità dell'indirizzo IP da cui sono partiti i messaggi offensivi, quando la decisione si fondi su una pluralità di elementi convergenti, quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti e la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo nickname. La prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, essendo sufficiente che la decisione sia sorretta da una motivazione adeguata e non contraddittoria. Nell'ambito di una relazione sentimentale stabile, anche di fatto, l'infedeltà del partner può integrare il "fatto ingiusto" idoneo a fondare l'attenuante della provocazione, in quanto la violazione di regole morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, assume rilevanza ai fini della integrazione di tale circostanza attenuante, a prescindere dalla sussistenza di un obbligo giuridico di fedeltà. Tuttavia, perché possa rilevare ai fini della provocazione, è necessario che l'infedeltà sia effettivamente accertata, non essendo sufficiente la mera convinzione soggettiva dell'imputato di essere stato tradito. In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ai fini della concessione o del diniego del beneficio, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria. La liquidazione del danno non patrimoniale, attesa la sua natura, avviene in via equitativa, senza necessità di una analitica indicazione dei criteri di calcolo, essendo sufficiente che il giudice dia conto delle circostanze di fatto considerate e del percorso logico seguito, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia R. A. - Presidente

Dott. MASINI Tiziano - Consigliere

Dott. BLEMONTE Maria T. - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo liannullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Bolo…

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