Cassazione penale Sez. I sentenza n. 689 del 21 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:689PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e dell'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15 (detenzione di armi al fine di sovvertire l'ordinamento dello stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone) in relazione all'art. 3 costituzione per pretesa disparita` di trattamento rispetto alla semplice detenzione illegale di un`arma sul rilievo che il legislatore, nel graduare diversamente le varie fattispecie criminose, non puo` ravvisare il criterio di differenziazione nella diversita` della ideologia degli autori. E` compito della legge ordinaria, invero, graduare, sanzionandolo in modo diverso, le varie ipotesi criminose previste, stabilendo, a seconda dell'importanza che si assegna al bene protetto, una pena di differente gravita`. A tanto si e` attenuto il legislatore con le previsioni di cui agli artt. 21 legge n. 110/1975 e 1 legge n. 15/1980 adottando un criterio di differenziazione basato sulla maggiore gravita` della fattispecie criminosa considerata e riservando, percio`, un trattamento punitivo differenziato rispetto a situazioni ineguali.

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