Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1168 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:1168SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercitare il potere di autotutela per annullare un titolo edilizio formatosi a seguito di una denuncia di inizio attività (d.i.a.), è tenuto a rispettare i presupposti e le garanzie procedimentali previsti dalla legge, in particolare comunicando preventivamente l'avvio del procedimento all'interessato e motivando adeguatamente la sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento maturato dal privato sulla stabilità del titolo, anche in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. In mancanza di tali presupposti, il provvedimento di autotutela è illegittimo e deve essere annullato. Il Comune, nell'esercitare il potere di autotutela per annullare un titolo edilizio formatosi a seguito di una denuncia di inizio attività (d.i.a.), è tenuto a rispettare i presupposti e le garanzie procedimentali previsti dalla legge. In particolare, deve comunicare preventivamente l'avvio del procedimento all'interessato e motivare adeguatamente la sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento maturato dal privato sulla stabilità del titolo, anche in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. In mancanza di tali presupposti, il provvedimento di autotutela è illegittimo e deve essere annullato. L'Amministrazione deve bilanciare l'interesse pubblico alla legalità edilizia con il legittimo affidamento del privato, maturato nel tempo, sulla definitiva stabilità del titolo abilitativo. Il mero richiamo all'esigenza di ripristinare la legalità violata non è sufficiente a giustificare l'esercizio del potere di autotutela, essendo necessaria una puntuale e specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale che impongono l'eliminazione dell'atto illegittimo. Il ritardo nell'adozione del provvedimento di autotutela, intervenuto a distanza di oltre sette anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, è altresì indice della carenza di tali presupposti.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/05/2017

N. 01168/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02178/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2014, proposto da:
- ((omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)) ed ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Duse n. 3;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;

per l’annullamento

- dell’atto del 28 aprile 2014, PG. 280444, mediante il quale l’Amministrazione comunale ha a…

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