Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 901 del 2012

ECLI:IT:TARCZ:2012:901SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così formulato: Il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, a seguito di successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione, la situazione giuridica ed economica del ricorrente risulta essere stata regolata in modo diverso e più favorevole rispetto a quanto contestato nel ricorso originario, in modo tale che l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente. In tali casi, infatti, il ricorrente non ha più alcun interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso, venendo meno il presupposto per l'esercizio della tutela giurisdizionale. Il giudice amministrativo, pertanto, dichiara l'improcedibilità del ricorso, senza pronunciarsi nel merito, in quanto la modifica della situazione giuridica del ricorrente, intervenuta successivamente all'impugnazione, rende la decisione sul ricorso priva di utilità pratica per il ricorrente stesso. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta l'interesse del ricorrente risulti venuto meno per fatti sopravvenuti, indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento originariamente impugnato.

Sentenza completa

N. 00705/1987
REG.RIC.

N. 00901/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00705/1987 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 1987, proposto da Lampasi Primetta, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via ((omissis)), presso lo studio dell’avv. ((omissis)), che la rappresenta e difende;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della delibera 30 giugno 1986 n. 2420 della Giunta Regionale, con la quale la dott. Primetta Lampasi è stata inquadrata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1984 n. 34, nella qualifica funzionale di istruttore, a decorrere dall’1 gennaio 1983;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

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