Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6320 del 8 febbraio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:6320PEN

Massima

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere applicata ai soggetti ritenuti pericolosi sociali in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente dei proventi di attività delittuose, ai sensi della Legge n. 1423 del 1956, articolo 1, numeri 1 e 2, senza la necessità del previo avviso orale da parte del Questore, essendo sufficiente la proposta del Pubblico Ministero del luogo di dimora, in applicazione dell'equiparazione disposta dalla Legge n. 152 del 1975, articolo 19, comma 1, tra tali soggetti e quelli considerati pericolosi ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2. Tale orientamento giurisprudenziale, oltre ad essere ormai consolidato, appare ragionevole e dettato da concrete ed imprescindibili esigenze di contrasto alla criminalità, in considerazione della radicale diversità riscontrabile tra i soggetti dediti a reati contro il patrimonio, spesso di limitato allarme sociale, e quelli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o ad esse assimilate. Pertanto, il previo avviso orale del Questore non costituisce un presupposto necessario per l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti dei soggetti rientranti nelle categorie di cui alla Legge n. 1423 del 1956, articolo 1, numeri 1 e 2, né il rispetto del termine triennale previsto dal comma 2 del medesimo articolo, essendo sufficiente la proposta del Pubblico Ministero del luogo di dimora, anche in assenza di tale avviso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 26/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 02/03/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 2 marzo 2012 la Corte d'appello di Torino ha confermato il provvedimento in data 1 dicembre 2011, con il quale il Tribunale in sede ha applicato a (OMISSIS) l…

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