Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3603 del 19 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3603PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dello imputato, al particolare procedimento previsto dagli artt. 77 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689 non sono applicabili le disposizioni del codice di procedura, stabilite per il procedimento ordinario, che regolano, invece, anche l'applicazione della sanzione sostitutiva, disposta ai sensi dell'art. 53 stessa legge, dopo un regolare giudizio di condanna. Sicché non sono deducibili, quali vizi della sentenza ex art. 77 citato, l'inosservanza di disposizioni che riguardano il procedimento ordinario oppure l'obbligo di motivazione, che ricorre soltanto in caso di rigetto della richiesta.

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