Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 2287 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:2287SENB

Massima

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Il mancato adempimento da parte della pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo definitivo, regolarmente notificato e non opposto, costituisce un obbligo giuridico di esecuzione del titolo esecutivo, la cui inottemperanza legittima il giudice amministrativo ad ordinare l'esecuzione forzata del provvedimento, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il principio di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione impongono il rispetto dei titoli esecutivi, senza che l'amministrazione possa opporre ragioni di discrezionalità o di mera inerzia al pagamento di somme dovute in forza di un provvedimento giurisdizionale definitivo. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ordinando l'adempimento coattivo dell'obbligo di esecuzione del decreto ingiuntivo, al fine di assicurare il rispetto dei diritti del creditore e la corretta gestione della finanza pubblica, senza che possano essere addotte motivazioni di carattere discrezionale o di mera indisponibilità di risorse finanziarie da parte dell'amministrazione. Il principio di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione impongono il rispetto dei titoli esecutivi, senza che l'amministrazione possa opporre ragioni di discrezionalità o di mera inerzia al pagamento di somme dovute in forza di un provvedimento giurisdizionale definitivo. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ordinando l'adempimento coattivo dell'obbligo di esecuzione del decreto ingiuntivo, al fine di assicurare il rispetto dei diritti del creditore e la corretta gestione della finanza pubblica, senza che possano essere addotte motivazioni di carattere discrezionale o di mera indisponibilità di risorse finanziarie da parte dell'amministrazione. L'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine di esecuzione del titolo esecutivo legittima la nomina di un commissario ad acta, con il compito di provvedere al pagamento delle somme dovute, anche attraverso la modifica del bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità.

Sentenza completa

N. 03999/2010
REG.RIC.

N. 02287/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03999/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3999 del 2010, proposto da:
La Sirena - Soc. Cooperativa Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. Chiusolo in Napoli, Centro Direzionale-((omissis)).A, come da procura in calce al ricorso;

contro

Comune di Caserta in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per ottenere

L?ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 806/2009 EMESSO DAL TRIBUNALE DI S.((omissis)).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

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