Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2105 del 1 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2105PEN

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti relativi a reati commessi all'estero, il giudice può valersi di tutti gli atti dell'autorità straniera che possono essere letti in dibattimento ed essi possono costituire fonte di prova, discrezionalmente valutabili da parte del medesimo giudice secondo il principio del libero convincimento. (Nella specie, il ricorrente deduceva la nullità del dibattimento per aver il giudice respinto la richiesta di escutere testimonianze raccolte all'estero).

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