Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2854 del 27 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2854PEN

Massima

Massima ufficiale
La contravvenzione di cui all'art.. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo e si concreta soltanto in conseguenza della distruzione o alterazione (deturpamento) di bellezze naturali protette. Pertanto, la mancata richiesta dell'autorizzazione all'autorità competente ovvero l'inosservanza degli ordini e delle norme di esecuzione dei lavori espongono il trasgressore alle sanzioni ed ai provvedimenti di cui all'art.. 15 della legge 29 giugno 1939 n.. 1497, ma fanno scattare la sanzione comminata dall'art.. 734 citato, solo quando si sia effettivamente arrecato pregiudizio alle bellezze delle località protette. In tal caso il contenuto della autorizzazione potrà avere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato o dell'indagine sull'elemento psicologico.

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