Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2455 del 23 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2455PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, qualora il fatto - consumato sotto il vigore della precedente disciplina ed avente ad oggetto una modica quantità di droga - non sia sussumibile nella previsione dell'art. 71, quinto comma (testo vigente), non concretando l'ipotesi attenuata del fatto di "lieve entità", descritta nel citato articolo e strutturata oltre che sulla quantità e qualità della sostanza, anche sui mezzi, le modalità e le circostanze specifiche della condotta, deve ritenersi che tale fatto resti regolato, a norma dell'art. 2, terzo comma Cod. Pen., dalla disposizione dell'art. 72 (testo abrogato), essendo quest'ultima norma più favorevole in concreto all'imputato, sotto il profilo sanzionatorio.

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