Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 456 del 2024

ECLI:IT:TARVEN:2024:456SENT

Massima

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Il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, la cui ragione è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio. Pertanto, in presenza di una preesistente struttura, l'amministrazione deve valutare, caso per caso, il tipo di intervento eseguito, al fine di capire se lo stesso sia suscettibile di comportare un effettivo aumento del carico urbanistico e sia quindi assoggettabile al pagamento delle componenti del contributo. Inoltre, per la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che costituisce un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Pertanto, l'amministrazione comunale è tenuta a fornire una adeguata motivazione in ordine ai criteri seguiti e alle ragioni che hanno indotto il responsabile del provvedimento a quantificare la quota parte del contributo concessorio riferita agli oneri di urbanizzazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00456/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00760/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2014, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Bassano del Grappa, largo Parolini, 103;

contro

Comune di Bolzano Vicentino, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento 11 ottobre 2012, prot. n. 5043, nella parte in cui quantifica in complessivi euro 3.625,34 la parte del contributo concessorio relativo agli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione con ampliamento della casa di abitazione della ricorrente, intervento assentito con il successivo permesso di costruire n. …

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