Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 670 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:670SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria giurisdizione, afferma il principio secondo cui il ricorso per ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, può essere azionato anche per ottenere l'adempimento dell'amministrazione all'ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei suoi confronti, emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi. Pertanto, qualora l'amministrazione intimata non adempia spontaneamente all'ordinanza giudiziale di assegnazione di somme, il giudice amministrativo è legittimato ad assegnare un termine perentorio per il pagamento e, in caso di ulteriore inadempienza, a nominare un commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, affinché provveda in via sostitutiva al pagamento delle somme dovute, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che l'inerzia della pubblica amministrazione possa vanificare l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo e vincolante. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto a vigilare sull'ottemperanza della pubblica amministrazione alle proprie decisioni, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento, anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato. La massima sottolinea altresì che, in considerazione del carattere seriale delle questioni proposte, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione intimata, a favore del procuratore antistatario, in applicazione del principio della responsabilità per le proprie condotte omissive o inadempimenti, che determinano un aggravio dei costi processuali a carico della parte pubblica.

Sentenza completa

N. 11663/2015
REG.RIC.

N. 00670/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11663/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2015, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge - presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'ottemperanza

all'ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Roma – Sezione IV Esecuzioni Mobiliari in data 18 dicembre 2014 e depositata in medesima data, nella procedura esecutiva n. 2978/2014, con la quale il Giud…

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