Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9970 del 27 ottobre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:9970PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'. 5 della legge 895/67, il giudice deve esaminare e valutare congiuntamente, in relazione all'arma o alle armi, alle munizioni, agli esplosivi o aggressivi chimici, i due criteri della quantità e della qualità essendo tali criteri interdipendenti tra loro.Non è invece previsto il ricorso, ai fini dei criteri su cui la previsione dell'attenuante è fondata, agli elementi in generale indicati dall'. 133 cod. pen. per desumere la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. La valutazione in tal modo effettuata dal giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici, costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità. Per l'applicazione dei criteri della qualità e quantità:Per l'esclusione della sindacabilità in cassazione della valutazione effettuata dal giudice di merito:

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