Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2582 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:2582SENT

Massima

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Il giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale che condanna l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro obbliga l'amministrazione stessa all'esecuzione del provvedimento entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale, in caso di perdurante inerzia, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'adempimento coattivo e condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora calcolata sull'importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento del credito o all'insediamento del commissario, al fine di assicurare l'attuazione del giudicato e sanzionare l'inottemperanza. L'amministrazione soccombente in un giudizio di cognizione, il cui provvedimento è passato in giudicato, è tenuta all'esecuzione dello stesso entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso tale termine senza adempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione coattiva e condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora calcolata sull'importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento del credito o all'insediamento del commissario. Ciò al fine di assicurare l'attuazione del giudicato e sanzionare l'inottemperanza dell'amministrazione, la cui condotta omissiva non può pregiudicare il diritto del privato al ristoro del danno riconosciuto in sede giurisdizionale. La nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora rappresentano strumenti volti a garantire l'esecuzione del giudicato e a sanzionare l'inerzia dell'amministrazione, la quale è tenuta a dare tempestiva attuazione al provvedimento giurisdizionale che la condanna al pagamento di una somma di denaro. Il mancato adempimento entro il termine dilatorio di 120 giorni legittima il giudice ad adottare tali misure coercitive, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e impedire che il comportamento omissivo dell'amministrazione possa pregiudicare il diritto del privato al ristoro del danno riconosciuto in sede giurisdizionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/06/2020

N. 02582/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01758/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F 10;

contro

Aorn Santobono - Pausilipon non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rep. 11122/18, del Tribunale di Napoli, VIII sez. civile (RG 23622/2017), depositata in data 18 giugno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

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