Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3529 del 11 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:3529CIV

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva applicato la sanzione della censura ad un avvocato che non aveva versato le quote di iscrizione all'albo per tre anni consecutivi ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione).

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