Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9334 del 25 ottobre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:9334CIV

Massima

Massima ufficiale
Le norme del processo disciplinare a carico di magistrati dinanzi all`apposita sezione del Consiglio Superiore della Magistratura - ivi incluse quelle del rito penale (cod. del 1930) richiamate dagli articoli 32 e 34 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 - trovano applicazione anche in sede di rinvio, dopo l`annullamento della pronuncia di detta sezione disposto dalla Suprema Corte, atteso che l`operativita` delle regole del codice di procedura civile, da affermarsi per il ricorso per cassazione, non puo` essere estesa al successivo giudizio di rinvio, il quale integra un procedimento autonomo, dinanzi allo stesso giudice che ha reso la sentenza cassata. Di conseguenza, in caso di annullamento parziale, l`art. 545 primo comma cod. proc. pen.  1930 pone al giudice del rinvio una mera preclusione processuale al riesame delle parti della sentenza non annullata, rispetto alle quali il giudicato sostanziale si forma soltanto con la irrevocabilita` della sentenza che chiude definitivamente il processo.   da vedere:Sen 08/03/1988 2342 sez U Civ

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