Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41970 del 25 ottobre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:41970PEN

Massima

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Il provvedimento di confisca di beni adottato nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale può essere revocato solo in presenza di nuovi elementi di prova sopravvenuti o preesistenti ma non valutati, ovvero di inconciliabilità con altri provvedimenti giudiziari o di accertata falsità degli atti su cui si fonda, senza che possa rilevare una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già apprezzati in sede di applicazione della misura, né l'archiviazione di procedimenti penali connessi o la mancata prova di singoli fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, atteso che la revoca è ammessa solo entro i limiti della rivedibilità del giudicato e non può essere fondata su una mera ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dai giudici della prevenzione, i quali hanno il compito di operare una valutazione complessiva della pericolosità sociale del soggetto sulla base di un quadro indiziario ampiamente motivato, non scalfito dalla sopravvenienza di singoli elementi di segno contrario. Pertanto, il provvedimento di confisca non può essere revocato per il solo fatto che sia intervenuto un mutamento giurisprudenziale, anche se limitato, circa l'applicabilità di specifiche regole di calcolo dei tassi di interesse a determinate attività economiche, né per l'archiviazione di procedimenti penali connessi, ove permangano altri e più rilevanti elementi indiziari di pericolosità sociale, né per la mancata prova di singoli fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, ove tale giudizio risulti comunque adeguatamente motivato sulla base di un complessivo quadro indiziario. Inoltre, la dedotta incompatibilità dei giudici che hanno emesso il provvedimento di confisca a conoscere della relativa istanza di revoca non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce solo motivo di ricusazione che deve essere tempestivamente fatto valere nelle forme di legge, mentre la mancata audizione di un consulente tecnico della difesa non integra alcuna violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione relativa ai mezzi di prova non rientrante tra i casi di nullità previsti dalla legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto in data 11/10/2011 della Corte di appello di Milano n. 32/2011.

Letti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;

lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. STABILE Carmine, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del…

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