Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 18838 del 22 giugno 2020

ECLI:IT:CASS:2020:18838PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso una sentenza penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, non essendo sufficiente la sola autentica della firma da parte del difensore. La modifica normativa introdotta dalla Legge n. 103 del 2017 impone tale requisito formale, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso, anche qualora questo sia stato proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in quanto l'autentica della firma da parte del difensore non equivale al rilascio di un regolare mandato difensivo. Tale principio si fonda sull'esigenza di assicurare la qualità e l'effettività della difesa tecnica nel giudizio di legittimità, garantendo la rappresentanza dell'imputato da parte di professionisti specializzati e abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema. L'inosservanza di tale requisito formale non può essere superata nemmeno dalla circostanza che il difensore sia stato in precedenza formalmente incaricato, atteso che il mandato deve essere effettivamente esercitato nel giudizio di cassazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione per l'abuso del diritto di impugnazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/10/2019 del GIP TRIBUNALE di IVREA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCIA AIELLI.
IN FATTO E IN DIRITTO
(OMISSIS) ricorre personalmente avverso la sentenza di applicazione pena emessa dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Ivrea il 7/10/2019.
Il ricorso e' inammissibile.
A norma dell'articolo 613 c.p.p. come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 recante Modifiche al codice penale, al codice di …

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