Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7790 del 1 settembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7790PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all'. 21 della legge 7 gennaio 1929 n.. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), la quale stabilisce che, per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti, l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti la materia, prevede una vera e propria pregiudiziale obbligatoria, sia pure "sui generis", e sposta l'inizio del termine prescrizionale al momento in cui è rimosso l'ostacolo posto all'esercizio della pretesa punitiva.

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