Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 583 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:583SENB

Massima

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La revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, disposta ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) a seguito di una condanna penale, deve essere annullata qualora il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna venga successivamente dichiarato non più previsto dalla legge come reato, in quanto tale pronuncia fa venir meno il presupposto stesso della revoca, ovvero l'esistenza di una condanna penale. In tali casi, il principio di proporzionalità e ragionevolezza impone di riconoscere la prevalenza del diritto del cittadino straniero al mantenimento del proprio status di soggiornante regolare rispetto all'interesse pubblico all'espulsione, in considerazione del venir meno della condanna penale che aveva determinato la revoca del permesso di soggiorno. Pertanto, l'annullamento della condanna penale per sopravvenuta non punibilità del fatto comporta l'illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, il quale deve essere conseguentemente annullato dall'autorità amministrativa, in ossequio al principio di legalità che impone il riallineamento dell'azione amministrativa alla nuova situazione giuridica determinatasi a seguito della pronuncia giurisdizionale. Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui la condanna penale sia stata dichiarata estinta per decorso del termine di prescrizione, in quanto anche in tale ipotesi viene meno il presupposto legittimante la revoca del permesso di soggiorno. Analogamente, l'annullamento della condanna penale per effetto dell'applicazione di un istituto di clemenza, quale la sospensione condizionale della pena, determina l'illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, in quanto tale pronuncia fa venire meno il presupposto della condanna penale che aveva legittimato l'adozione del provvedimento di revoca. In tutti questi casi, il principio di proporzionalità e ragionevolezza impone di riconoscere la prevalenza del diritto del cittadino straniero al mantenimento del proprio status di soggiornante regolare rispetto all'interesse pubblico all'espulsione, in considerazione del venir meno della condanna penale che aveva determinato la revoca del permesso di soggiorno.

Sentenza completa

N. 01452/2012
REG.RIC.

N. 00583/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01452/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via G Toma, 45;

contro

Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

del decreto n. 33/2012 di prot. adottato dal Questore di Lecce in data 10.7.2012 e notificato il 23.7.2012, con cui veniva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggior…

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