Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1013 del 21 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1013PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di atti "presentati a norma dell`art. 291 comma primo" che l`autorita` giudiziaria procedente deve trasmettere al Tribunale del riesame ai sensi del comma quinto dell`art. 309 cod. proc. pen., gli elementi indicati nel suddetto comma primo dell`art. 291 sono quelli di natura sostanziale, con esclusione, quindi, della necessita` di allegare specificatamente i decreti autorizzativi di intercettazioni.     conforme: Sen 10/11/1992 3107 sez 1 Pen Sen 28/08/1992 3025 sez 6 Pen

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