Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 9772 del 2008

ECLI:IT:TARNA:2008:9772SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo all'interessato, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento adottato, anche qualora l'amministrazione dimostri la correttezza sostanziale dell'intervento realizzato, in quanto la partecipazione del destinatario del provvedimento costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, volto a garantire una più completa cognizione dei fatti da parte dell'amministrazione procedente e a tutelare il diritto di difesa dell'interessato. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non può essere derogato nemmeno in presenza di situazioni di urgenza o indifferibilità dell'intervento, in quanto la tutela del contraddittorio e della partecipazione procedimentale rappresenta un presidio inderogabile dell'ordinamento, a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale del provvedimento finale. Pertanto, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento adottato, anche qualora l'intervento realizzato risulti tecnicamente corretto e conforme alle esigenze di interesse pubblico, in quanto la partecipazione procedimentale costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, la cui inosservanza comporta l'invalidità dell'atto conclusivo, a prescindere dalla fondatezza della decisione nel merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Carpentieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 295/2006 registro generale promosso da A.N.A.S. s.p.a. (già ANAS Ente Nazionale per le Strade), in persona del legale rapp.te p.t.
difesa officiata: avvocato Fe. Bu.
domicilio: eletto in Na., via Re. Di Po., n. (...) presso lo studio dell'avvocato Do. Bo.
CONTRO
il Comune di Re, (Be.), in persona del sindaco p.t., non costituito in g.
PER L'ANNULLAMENTO
dell'ordinanza sindacale n 10/05 dell'11.10.05 prot. n. 4120 del 12.10.05 del Comune di Re. (Be.), notificata al Compartimento ANAS per la Ca. il 14.10.05, ma conosciuta dalla sede centrale dell'ANAS soltanto in data 30.11.2005, con la quale si ordinava "l&#…

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