Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5720 del 15 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5720PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di inquinamento delle acque le disposizioni qualitative e temporali della legge 10 maggio 1976 n. 319 assurgono a norme fondamentali di principio e prevalgono sulle prescrizioni regionali con effetto abrogativo di queste ultime qualora siano incompatibili. Pertanto tale effetto si è verificato nei confronti dell'art. 14 della legge 19 agosto 1974 della regione lombardia, che, nello stabilire che "gli scarichi in corsi d'acqua superficiali provenienti da insediamenti produttivi già esistenti devono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nella allegata tabella c", pone limiti in contrasto con la suddetta legge 10 maggio 1976 n. 319, in particolare per quanto riguarda il termine per l'adeguamento degli scarichi.

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