Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1381 del 16 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1381PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 26 legge 10 maggio 1976, n. 319 - in tema di tutela delle acque dallo inquinamento - deve considerarsi particolare applicazione del principio per cui le leggi statali, che regolano le materie attribuite alla sfera di competenza legislativa regionale, concorrente o ripartita, sono dotate di efficacia abrogativa delle norme regionali in contrasto con esse. Ne consegue che l'art. 25 della ricordata legge - il quale dispone che gli operatori di scarichi esistenti debbono osservare le disposizioni delle regioni e degli enti locali in quanto compatibili con le prescrizioni qualitative e temporali della legge statale - deve avere un contenuto non in contrasto logico con la norma (art. 26 legge n. 319 del 1976) incondizionatamente abrogativa di ogni altra norma preesistente. Pertanto è evidente l'insanabile contrasto in cui viene a trovarsi l'art. 14 della preesistente legge regionale della lombardia n. 48 del 1974 con la disciplina statale, in quanto la prima pone limiti temporali e qualitativi più severi della seconda.

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