Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4459 del 2004

ECLI:IT:TARLAZ:2004:4459SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo che ordina la sospensione di una attività produttiva e lo smaltimento di materiali ritenuti rifiuti, adottato sulla base della valutazione tecnica di un'Agenzia specializzata, è espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Pertanto, il sindacato giurisdizionale su tale provvedimento deve limitarsi, in una prima fase, al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico e procedimentale seguito, verificando in particolare l'osservanza del principio del contraddittorio e della partecipazione del destinatario al procedimento, salvo che non ricorrano esigenze di urgenza debitamente motivate. Solo ove tale primo vaglio risulti superato, il giudice può procedere ad un controllo intrinseco di tipo debole sulla correttezza e ragionevolezza della valutazione tecnica effettuata dall'Amministrazione. In assenza di una adeguata istruttoria e del contraddittorio procedimentale, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, con rinvio all'Amministrazione per il riesercizio del potere nel rispetto delle garanzie partecipative. La domanda risarcitoria può essere esaminata solo successivamente, una volta che l'Amministrazione abbia rideterminato il proprio provvedimento, essendo precluso al giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione del bene della vita oggetto della pretesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
Anno 2004
composto dai Signori:
Dott. ((omissis)). ((omissis)), relatore
Dott. ((omissis))
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 356/2004 proposto da:
IRMA S.R.L.
rappresentato e difeso da:
MARCOMINI AVV. LUIGI
GIAMPIETRO AVV. PASQUALE
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA MONTE GRAPPA 11
presso
BENEDUSI AVV. ELENA
contro
COMUNE DI COMACCHIO
Rappresentato e difeso da:
VALGIMIGLI AVV. LORENZO
Con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RUBBIANI 3
per l'annullamento
dell'ordinanza del sindaco di Comacchio n. 21 del 14.1.2004 prot.n. 80var2004/Amb.; e di ogni atto presupposto, anche se non conosciuto;
nonché per la condanna
del Comune di Comacchio al risarcimento del danno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, all…

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