Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 620 del 2019

ECLI:IT:TARTOS:2019:620SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da una società immobiliare contro il diniego di un permesso di costruire per la realizzazione di una sala cinematografica e successivamente contro la variante al Regolamento Urbanistico che ha modificato la destinazione dell'area di proprietà della società, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Nel processo amministrativo, la declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venir meno l'effetto del provvedimento impugnato, o dall'adozione di un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, rendendo certa e definitiva l'inutilità della sentenza. Nel caso di specie, l'eventuale accoglimento del ricorso principale non avrebbe potuto arrecare alcuna utilità alla ricorrente, dal momento che le nuove disposizioni pianificatorie introdotte successivamente dal Comune impedivano comunque il rilascio del titolo edilizio domandato. 2. Le osservazioni presentate dai privati all'atto di adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono meri apporti collaborativi, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l'Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico. La motivazione che rinvia ai criteri di impostazione del piano urbanistico è sufficiente, salvo che i proprietari possano vantare un legittimo affidamento, circostanza non ricorrente nel caso di specie. 3. Le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità dell'Amministrazione, la cui posizione risulta prevalente rispetto alle determinazioni dei privati, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare. La mera esistenza, nella pianificazione previgente, di una destinazione urbanistica più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a fondare in capo a quest'ultimo un'aspettativa qualificata la cui sussistenza imporrebbe all'Amministrazione un obbligo di più puntuale e specifica motivazione. 4. La modifica della destinazione di una porzione del territorio comunale non implica necessariamente un obbligo di valutazione degli interessi coinvolti e di relativa motivazione in assenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo. La destinazione di un'area a verde agricolo può giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, come la necessità di impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree edificate. 5. Il sovradimensionamento degli standard urbanistici rispetto al minimo di legge non richiede, in genere, un'apposita e specifica motivazione, qualora lo scostamento dai minimi legali risulti contenuto e la modifica impressa risulti ampiamente giustificata con riferimento alla natura attribuita alla zona. 6. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di predisposizione della relazione di verifica del responsabile del procedimento e del rapporto del garante della comunicazione non comporta necessariamente l'invalidità della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione, in assenza di dimostrazione che il comune non abbia tenuto conto delle osservazioni dei soggetti interessati o che sia stata in qualche modo compressa la possibilità per la cittadinanza di partecipazione al procedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/04/2019

N. 00620/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02178/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edil Versilia 98 S.r.l., ora Edil Immobiliare Versilia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Iacopetti, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR Toscana, in Firenze, via Ricasoli n.40;

contro

Comune di Forte dei Marmi in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Turri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giallongo, in Firenze, via V. Alfieri n. 19;

per l'annullamento

del provvedim…

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