Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2291 del 20 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2291PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di frode nelle pubbliche forniture si differenzia da quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture per la presenza dell'elemento della frode, che si presenta come astuzia o malizia diretta ad ingannare. Ne deriva che è configurabile il delitto di cui all'art. 356 c.p. quando l'opera venga compiuta non solo in dispregio e in violazione delle clausole d'appalto e delle norme regolatrici delle clausole stesse, bensì anche con il proposito (fraudolento) di fare in modo che essa appaia conforme alle menzionate clausole ed alla legge.

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