Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23322 del 24 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:23322PEN

Massima

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La circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991 è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. Ai fini della configurabilità di tale aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma, senza che rilevi la mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. Pertanto, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli "amici carcerati", evochi la presenza di altri sodali e il vincolo gerarchico che lega i "soldati" all'obbedienza, sottolinei le esigenze della malavita e la necessità di sostenere economicamente le famiglie dei compagni meno fortunati, con una tipica manifestazione dell'agire mafioso, obiettivamente idonea ad evocare la capacità di intimidazione che deriva dall'azione coordinata di più soggetti e non del singolo, e a cagionare una situazione di assoggettamento nel destinatario di tali allusioni. Ciò in quanto l'aggravante del metodo mafioso non è integrata dalla condizione di effettiva intimidazione o assoggettamento della vittima, ma ricorre ogni qualvolta le minacce o le violenze realizzate siano obiettivamente idonee a cagionare in una persona di media suggestionabilità una particolare situazione di intimidazione, connessa all'evocazione del potere tipico di un sodalizio criminoso, che opera attraverso il controllo capillare del territorio e dispone di mezzi e persone, legate da un vincolo gerarchico, per potere più gravemente pregiudicare la libertà morale della persona offesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 marzo 2017;
E da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS).
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Borsellino Maria Daniela;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Galli Massimo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della …

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