Consiglio di Stato sentenza n. 2003 del 2016

ECLI:IT:CDS:2016:2003SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio del potere di autotutela, può annullare un permesso di costruire precedentemente rilasciato solo qualora sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalla legge, in particolare la presenza di un vizio di legittimità dell'atto originario e l'adozione di un provvedimento congruamente motivato che dia conto dell'istruttoria svolta e delle ragioni che giustificano l'esercizio di tale potere. Pertanto, il mero richiamo a una richiesta di chiarimenti da parte di un'autorità sovraordinata, senza che il Comune abbia adottato atti formali per rimuovere o modificare i precedenti provvedimenti che avevano ridotto la fascia di rispetto cimiteriale, rende illegittimo l'annullamento del permesso di costruire in autotutela. Inoltre, il ritardo ingiustificato dell'Amministrazione nell'adottare le determinazioni finali sul titolo edilizio, dopo l'iniziale sospensione dei lavori, può dar luogo a un risarcimento del danno in favore del titolare del permesso di costruire, limitatamente alle spese sostenute per la mancata conclusione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile. L'esercizio del potere di autotutela da parte del Comune deve pertanto rispettare i principi di legittimità, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, senza determinare ingiustificati pregiudizi per i privati.

Sentenza completa

N. 03723/2011
REG.RIC.

N. 02003/2016REG.PROV.COLL.

N. 03723/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 3723 del 2011, proposto dalle signore Grazia GRIFA e Maria Grazia DI GIGLIO, rappresentate e difese dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Stella Lopinto in Roma, via Orazio, 10,

contro

il COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, in persona del Sindaco
pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Gianmario Zaccagnino, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Flena in Roma, via Crescenzio, 19,

per l’annullamento e la riforma

della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione Terza, nr. 3891/2010 depositata il 10 novembre 2010, non notificata, con cui risultano respinti il ricorso e i …

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