Tribunale Amministrativo Regionale Umbria - Perugia sentenza n. 122 del 2014

ECLI:IT:TARUMB:2014:122SENT

Massima

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Il Ministero della Giustizia è tenuto al risarcimento del danno da ritardo giudiziario, ai sensi della legge n. 89/2001, quando il giudice abbia accertato il superamento del termine ragionevole di durata del processo e la sussistenza di un danno in capo al ricorrente. Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di riparazione del danno da ritardo, disposto con sentenza passata in giudicato, costituisce adempimento dell'obbligo di esecuzione del giudicato, che l'Amministrazione è tenuta a eseguire senza ulteriori contestazioni. Il giudice, in sede di ottemperanza, deve pertanto limitarsi a dare atto dell'avvenuto pagamento e dichiarare la cessazione della materia del contendere, condannando l'Amministrazione alle spese di giudizio solo ove abbia tenuto un comportamento non diligente. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che l'Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla condanna al risarcimento del danno da ritardo giudiziario, senza poter opporre ulteriori contestazioni, essendo tenuta a provvedere al pagamento dell'importo dovuto con tempestività e diligenza. La pronuncia chiarisce altresì che, in sede di ottemperanza, il giudice non deve riesaminare il merito della controversia, ma solo verificare l'adempimento dell'obbligo di esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione.

Sentenza completa

N. 00061/2013
REG.RIC.

N. 00122/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2013, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), entrambi in proprio e nella qualità di procuratore legali del sig. ((omissis)), unitamente a disgiuntamente all’avv. avv. ((omissis)), che anche li rappresenta e difende, con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Perugia, corso Cavour, 39;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Perugia n. 720/10, depositato il 29.10.2…

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