Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16530 del 27 novembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16530PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nel senso della abolizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune e nella previsione della possibilità di imporre l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale soltanto quando le altre misure siano ritenute inidonee alla tutela della sicurezza pubblica, l'attuale ipotesi delittuosa di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 viene ad essere costituita da un diverso elemento oggettivo. Ne deriva che abolito l'obbligo di soggiornare in un comune diverso da quello di residenza, è stata abolita anche la corrispondente fattispecie tipica, consistente nella violazione di detto obbligo.

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