Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 16537 del 28 aprile 2022

ECLI:IT:CASS:2022:16537PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio del proprio potere di correzione degli errori materiali contenuti nelle proprie sentenze, può provvedere d'ufficio alla rettifica di tali errori, anche in assenza di specifica richiesta di parte, al fine di assicurare la correttezza e l'integrità del provvedimento giurisdizionale. Tale potere di correzione, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione, trova il proprio fondamento nel principio di economia processuale e nel dovere di assicurare l'esatta e fedele rappresentazione degli atti processuali, garantendo l'affidabilità e la trasparenza dell'attività giurisdizionale. La correzione dell'errore materiale, essendo finalizzata al ripristino della genuina volontà del giudice, non determina alcuna modifica della statuizione giudiziale, ma si limita a eliminare l'imprecisione o l'inesattezza meramente formale presente nel provvedimento, senza incidere sulla validità e sull'efficacia della decisione. Il potere di correzione degli errori materiali rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per assicurare l'integrità e la correttezza degli atti processuali, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. DELIA CARDIA;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 (de plano).
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Collegio, vista la nota con cui la Corte di appello di Cagliari ha segnalato un errore materiale nella sentenza …

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